venerdì 10 giugno 2011

Abilitazione: criteri e parametri.

A conclusione della adunanza CUN del sette giugno il lavoro di formulazione proposta per criteri e parametri da considerare per conferire le abilitazioni scientifiche di I e di II fascia, si è completato.

In allegato il testo e a seguire alcuni commenti ed elementi di contestualizzazione.

Il documento del CUN è una indicazione per il completamento tecnico del comma 3 di seguito riportato.

Si tratta di una proposta e non di un parere, vale a dire il CUN ha inteso formularlo ma la sua eventuale introduzione parziale o totale, come allegato tecnico, nel decreto con cui saranno regolamentate le attribuzioni delle abilitazioni dipende dal altri organi in particolare la agenzia ANVUR.

Art. 16.
(Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale)
1. E` istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione ». L’abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu` regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalita` di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformita` ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita` di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;

in ogni caso questo decreto è in forte ritardo e il ministero ha appena ricevuto un secondo parere negativo sulla bozza di proposta da parte del Consiglio di Stato….

La definizione della scheda della nostra area è stata il risultato di numerosi incontri e discussioni e come ogni risultato generale introita una serie di mediazioni. Tuttavia, a mio avviso, è un buon documento e questo in particolare se contestualizzato con la situazione di blocco concorsuale in cui versiamo.

Partendo dal quadro generale

di indicatori di attività scientifica che lo stesso CUN aveva elaborato tre anni fa si è tradotto in termini quantitativi, basati anche su una valutazione statistica, quello che, ragionevolmente ed il piu ampiamente possibile condiviso dalle rispettive comunità scientifiche, dovrebbe significare essere “scientificamente compiuti” – si potrebbe entrare in una lunga discussione su se questa abilitazione scientifica sia quantificabile o meno … ma non è questa la sede ed in ogni caso la legge impone questo passaggio.

Da un punto di vista scientifico-qualitativo in generale il lavoro del CUN, ma in particolare la nostra scheda di area CHIM ha introitato: la rilevanza delle pubblicazioni su riviste con referaggio, la collocazione editoriale, la diffusione in termini di citazioni delle ricerche presentate per il conseguimento dell’abilitazione.

Da un punto di vista politico la nostra scheda ha evidenziato anche aspetti non quantitativi della produzione scientifica (interdisciplinarità, contributo personale, continuità di lavoro, attività negli utlimi anni … etc) e ben differenziato le richieste per le abilitazioni e quelle per la candidabilità dei commissari. 


Cio premesso, il comma 4 (di seguito ) chiarisce che non c’è alcun nesso diretto tra abilitazione ed assunzione in ruolo

4. Il conseguimento dell’abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneita` ne´ da` alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’universita` al di fuori delle procedure previste dall’articolo 18.


… articolo 18 che indica la istituzione da parte degli atenei di sorte di concorsi locali per procedere alle chiamate.

Dato questo aspetto, un aspetto critico di come si costruirà il rinnovamento della nostra area e la progressione dei colleghi, è appunto nel concorso locale di dipartimento. Ciascuno di noi ha una valutazione positiva o negativa di questo elemento, quello che è certo è che date le dimensioni che la stessa legge impone per i dipartimenti ed il numero di abilitati che si avranno nei prossimi anni, ogni dipartimento avrà numeri non piccolo di abilitati e la necessità di criteri chiari e condivisi per procedere alle molto meno numerose chiamate, che nel caso della II fascia dipendono criticamnte dalla effettiva partenza del famoso piano di finanziamento straordinario di cui all’art 29 – comma 9

9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilita` per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle universita`, e` riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l’anno 2011, 93 milioni di euro per l’anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L’utilizzo delle predette risorse e` disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.

Settori Scientifico Disciplinari/Concorsuali

Il 24 maggio scorso il CUN ha approvato mozione sul tema in oggetto.